L’art. 1, comma 3, lett. a), n. 10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’art. 14,
comma 2-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, concernente la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, ad esclusione degli istituti di credito ed intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Per effetto della suddetta modifica, la cessione riguarda la detrazione spettante per tutti gli interventi richiamati nel medesimo art. 14, ivi compresi
quelli effettuati sulle singole unità immobiliari .
La possibilità di cedere il credito in questione era, infatti, già prevista, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
Ai sensi dal comma 2-ter del medesimo art. 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari, dai soggetti che ricadono nella cd. no tax area. Si tratta, in particolare, dei soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, e all’art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR, non devono pagare l’imposta. La cessione anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari è consentita purché le predette condizioni sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
Anche tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, possono cedere la detrazione spettante per tutti gli interventi richiamati nel medesimo art. 14, ivi
compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
Le modalità attuative della cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017 prot. n
165110.

Risposta n. 303: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica (art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63)