Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118 (decreto legislativo) (Presidenza del Consiglio – Ministro per la pubblica amministrazione – Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa – Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica).
Testo aggiornato
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione ovvero l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti. 2. Il presente decreto assicura, anche nell’interesse delle future generazioni, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e paesaggistici, i livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali potenzialmente pregiudicate dai fenomeni connessi al cambiamento climatico e la concorrenza fra gli operatori presenti e futuri. A tali fini persegue la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria. 3. I regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto garantiscono la tutela dell’ambiente e la concorrenza e sono considerati livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e), m) ed s), della Costituzione. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e qualunque altro soggetto coinvolto nelle procedure amministrative disciplinate dal presente decreto si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Articolo 2 (Principi generali)
1. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, è soggetta al regime di autorizzazione nei soli casi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità. 2. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. 3. Le procedure amministrative di cui al presente decreto si informano ai principi di celerità, uniformità procedimentale sull’intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento. Le medesime procedure garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori. 4. Al fine di assicurare l’effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori in capo agli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi, dichiarazioni o attestazioni relative all’idoneità del regime amministrativo per la realizzazione dell’intervento, né dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.
Articolo 3 (Criteri di priorità e doveri delle parti)
1. In sede di ponderazione degli interessi giuridicamente rilevanti, è accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete e alla diffusione dell’energia da fonti rinnovabili. 2. Gli operatori economici garantiscono la massima diligenza allo stato della scienza e della tecnica nella costruzione e gestione degli impianti e dell’energia prodotta, la trasparenza delle informazioni e la leale cooperazione ai fini delle necessarie verifiche.
Articolo 4 (Definizioni)
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) “realizzazione degli interventi”: la costruzione ovvero l’esercizio degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1; b) “soggetto proponente”: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi che, a qualsiasi titolo, dispone della superficie ovvero della risorsa necessarie agli interventi stessi; c) “amministrazione procedente”: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8 e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica o la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 9; d) “piattaforma SUER”: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Articolo 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici)
1. I modelli unici semplificati di cui all’articolo 7, comma 5, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalità telematica [entro cinque giorni dalla relativa presentazione]. 2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2, nelle more dell’operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.
Articolo 6 (Regimi amministrativi)
1. La realizzazione degli interventi è disciplinata dal presente Capo, che individua, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, i seguenti regimi amministrativi: a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata; c) autorizzazione unica. 2. Gli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili rispettivamente secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata o dell’autorizzazione unica.
Articolo 7 (Attività libera)
1. La realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3. 2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice medesimo, fermo restando quanto previsto all’articolo 157 dello stesso, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione. Qualora l’autorità non si esprima entro il termine perentorio di cui al primo periodo, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizione e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace. Il termine di cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di quindici giorni qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità preposta alla tutela del vincolo rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori. Il silenzio assenso ai sensi del secondo periodo si forma anche in mancanza dei presupposti. 4. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 3, qualora gli interventi medesimi siano realizzati in materiali della tradizione locale oppure non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è esteso agli interventi di cui al presente articolo.
Articolo 8 (Procedura abilitativa semplificata)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato B, si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo. 2. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato: a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi; b) della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi; c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie; d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete; e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso. 3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare. 4. Qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di venti giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. 5. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 2, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato notificato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende rilasciato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di trenta giorni può essere sospeso ai sensi del comma 4, secondo e terzo periodo. 6. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 2, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi semplificata di cui all’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni: a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi cinque giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti; b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto né siano necessarie prescrizioni per la realizzazione stessa; c) decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l’amministrazione procedente abbia notificato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni. 7. Decorso il termine ai sensi dei commi 4, 5 e 6, lettera c), senza che sia intervenuto un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della regione interessata, dell’avviso di intervenuta acquisizione del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. La pubblicazione avviene nel primo bollettino ufficiale successivo alla ricezione della richiesta ai fini dell’opponibilità ai terzi e del decorso dei termini di impugnazione. 8. Ciascun provvedimento di diniego adottato ai sensi del presente articolo è immediatamente impugnabile e non si applica l’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. Resta salva la facoltà del proponente, entro i quindici giorni successivi alla notifica del diniego, di presentare una variante del medesimo progetto volta a superare i motivi ostativi. In tal caso, l’esame è limitato alla verifica dell’idoneità del progetto a superare i motivi di diniego opposti e si conclude entro trenta giorni dalla presentazione della variante. 9. In caso di mancata notifica del diniego ai sensi dei commi 4, 5 e 6, lettera c), il comune è legittimato esclusivamente all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, da esercitare nel termine perentorio di novanta giorni dal perfezionamento dell’abilitazione ai sensi del presente articolo. Nella valutazione delle ragioni di interesse pubblico di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, il comune competente si conforma al principio della massima diffusione delle energie rinnovabili e del preminente interesse di cui agli articoli 1 e 3. 10. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo. i
Articolo 9 (Autorizzazione unica)
1. Gli interventi di cui all’Allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica: a) alla regione territorialmente competente, o alla provincia delegata dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato C, Sezione I; b) al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato C, Sezione II. 3. All’istanza di cui al primo periodo, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono allegati la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti in relazione a ogni autorizzazione, intesa, licenza, parere, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale, compresi nel provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo. 4. Entro due giorni dalla data di ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi quindici giorni, l’amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all’amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi cinque giorni, l’amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell’intervento, l’amministrazione procedente, sentite le amministrazioni interessate, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori sessanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica e non si applica l’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. 5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro cinque giorni dalla verifica di completezza o dalle integrazioni ai sensi del comma 3, l’amministrazione procedente pubblica sul proprio sito internet istituzionale la documentazione ricevuta, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali e comunica, in modalità telematica, l’avvenuta pubblicazione a ogni altra amministrazione interessata. Della avvenuta pubblicazione ai sensi del presente comma è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. 6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro cinque giorni dalla verifica di completezza o dalle integrazioni ai sensi del comma 3, l’autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell’avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all’autorità competente per le valutazioni ambientali. 7. Qualora all’esito della consultazione si renda necessaria la modifica o l’integrazione della documentazione acquisita, l’autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all’amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. 8. All’esito della consultazione pubblica, l’amministrazione procedente, su richiesta del soggetto proponente, può concedere una sospensione dei termini del procedimento non superiore a trenta giorni per la sottoscrizione di un accordo con i soggetti pubblici e privati che hanno partecipato alla predetta fase, nonché per la presentazione delle modifiche e integrazioni progettuali e l’individuazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientali ritenute necessarie anche all’esito del predetto accordo. La sottoscrizione dell’accordo costituisce adesione alla realizzazione del progetto alle condizioni previste e sostituisce gli atti di assenso e i pareri di competenza dei soggetti sottoscrittori ai fini della successiva fase autorizzatoria e del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica. In caso di sottoscrizione dell’accordo ai sensi del presente comma, il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 10 è di novanta giorni. Il contenuto dell’accordo non è modificabile in sede di conferenza di servizi. 9. L’amministrazione procedente indice una conferenza di servizi, alla quale partecipano il soggetto proponente e ogni amministrazione interessata, entro: a) cinque giorni dall’avvio del procedimento ai sensi del comma 4, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali; b) cinque giorni dall’esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 6 o di sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 7, nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali. 10. Il termine di conclusione della conferenza è di centoventi giorni decorrenti dalla data della indizione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA. 11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è assunta secondo il criterio delle posizioni prevalenti. L’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza rimane sospesa per l’eventuale opposizione proposta dalle amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Fatti salvi i casi in cui il diritto eurounitario impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla conferenza oppure che, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione nei termini stabiliti dall’amministrazione procedente, o abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 12. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita: a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente; b) comprende ogni titolo abilitativo necessario alla costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1; c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico; d) comprende, ove necessario, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1; e) reca l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. 13. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato sul sito internet istituzionale dell’amministrazione procedente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 11, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L’autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo. 14. Il provvedimento autorizzatorio unico non può essere subordinato né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. È esclusa dall’ambito di applicazione del primo periodo ogni prescrizione necessaria a compensare le ricadute sul territorio, per aspetti ambientali e paesaggistici, degli interventi oggetto di autorizzazione unica, nonché a monitorare gli effetti sul territorio derivanti dall’esercizio dell’impianto. 15. L’autorità paesaggistica partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi di cui all’Allegato C, Sezione II, si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 8 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nel caso degli interventi ricompresi nell’Allegato C, Sezione I, lettera c) o Sezione II, lettera a), si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 8 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata. 16. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all’autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo.
Articolo 10 (Coordinamento del regime concessorio)
1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi sia necessaria la concessione di superfici ovvero di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie ovvero della risorsa pubblica all’ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla sul proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente, per un periodo di trenta giorni. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l’ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi quindici giorni. 3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l’istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l’istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica. 4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l’ente concedente la convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri. 5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo. 6. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Articolo 11 (Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali)
1. I progetti relativi agli interventi di cui agli Allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Ai fini di cui al comma 1, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’allegato II, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «- impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 50 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»; b) all’allegato II-bis, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) impianti solari fotovoltaici di potenza superiore a 20 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;»; c) all’allegato III: 1) dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente: «c-ter) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione;»; 2) dopo la lettera v), è inserita la seguente: «v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;»; d) all’allegato IV: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione: 1) degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda; 2) delle sonde geotermiche di cui all’Allegato III, lettera v-bis);»; 2) alla lettera d), dopo le parole «superiore a 1 MW» sono inserite le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale;» 3) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: «d-bis) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 1 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale; d-ter) impianti solari fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze; d-quater) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; d-quinquies) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici in zone classificate agricole che consentano l’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole, di potenza pari o superiore a 10 MW ubicati; d-sexies) impianti solari fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;».
Articolo 12 (Disposizioni di coordinamento)
1. All’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica». 2. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli articoli 12, 13 o 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio non si applicano agli interventi di cui al presente decreto che, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione o verifica: a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, comma 3, 8 o 9; b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all’articolo 9, comma 15, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale.
Articolo 13 (Abrogazione delle disposizioni previgenti)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo le disposizioni di cui all’Allegato D sono abrogate unitamente ad ogni altra disposizione di legge e regolamento incompatibile. Eventuali richiami ad altre disposizioni concernenti la disciplina delle fonti rinnovabili si intendono effettuati al presente decreto.