Alterazione del decoro architettonico

Si può parlare di lesione dell’estetica anche con riferimento ad edifici senza particolare pregio, come dimostrare l’avvenuta lesione, quali gli elementi da mettere in evidenza, ecc. Tutti dubbi che, seppur sia possibile fugare, non eliminano il problema principale. Infatti, trattandosi di una materia abbondantemente incerta, la discrezionalità del magistrato giudicante è ampia.

Quest’affermazione viene rafforzata leggendo quanto ha detto il giudice di pace di Grosseto in un procedimento, definito con la sentenza 19 agosto 2011 n. 1038, avente ad oggetto “l’installazione del condizionatore e la lesione del decoro dell’edificio”.

Cosa si intende per decoro architettonico

Innanzitutto è utile rammentare che con questa locuzione ” deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e dalle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (Cass. n. 851/2007).

Non è necessario che lo stabile abbia particolare pregio storico artistico. Come rammentato dalla stessa Suprema Corte, infatti, è sufficiente che nel fabbricato sia presente una linea armonica ” sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia” (Cass. 4 aprile 2008, n. 8830). 

In questo contesto, quindi, con riferimento alle pronunce di Cassazione,  ” il decoro architettonico è un bene suscettibile di valutazione economica, nel senso che una alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell’intero fabbricato” ( Cass. 22 agosto 2003, n. 12343).

Alterare il decoro, pertanto, vuol dire provocare un danno economicamente rilevante al condominio (ma anche ai suoi singoli partecipanti).

Se nel palazzo ci sono già verande abusive

Non tutti gli interventi sono da ritenersi uguali. Infatti, sempre sulla scorta dei principi espressi in giurisprudenza, troviamo l’affermazione secondo cui ” nel condominio degli edifici, la lesività estetica dell’opera abusivamente compiuta da uno dei condomini – che costituisca l’unico contestato profilo di illegittimità dell’opera stessa – non può assumere rilievo in presenza di una già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull’immobile” ( Cass. 17 ottobre 2007 n. 21835). Se la veranda è abusiva ma il palazzo ne è pieno, non solamente perché è stata costruita in modo illegittimo di per sé lede il decoro dell’edificio.

Secondo il Giudice di Pace di Grosseto con sentenza del 19 agosto 2011 n.1038, ciò che è stato considerato lesivo ieri può non esserlo oggi. Questo concetto, applicato all’affissione di un condizionatore sulla facciata condominiale ha fatto dire al giudice adito che ” le nuove invenzioni, quali la televisione ed il telefono, ormai di uso comune, hanno modificato il comune senso dell’estetica e del decoro: le antenne televisive installate sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dal muri, gli stessi impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell’estetica delle abitazioni e, più in generale, dell’ambiente” (Giudice di Pace di Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038). In considerazione di ciò, afferma il magistrato concludendo la sentenza, ” nel caso in esame non sussiste quindi, un danno al decoro dell’immobile condominiale, non più di quanto possa arrecare fastidio la vista di panni tesi alle finestre delle singole abitazioni o ai muri condominiali” (Giudice di Pace ult. cit.).