Cassazione 09/07/2009 n.16110: La risoluzione del contratto di locazione per recesso o per mancato rinnovo non preclude in un successivo e distinto giudizio la sentenza di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi
Cassazione Civile, Sezione III, 9 luglio 2009, n.16110
La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto a esecuzione continuata, quale quello di locazione, per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell’art. 1373 c.c. o per diniego di rinnovazione alla prima scadenza, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, della sentenza di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi, la cui domanda ha contenuto e presupposti diversi; tale ultima pronuncia, sebbene di carattere costitutivo, avendo efficacia retroattiva al momento dell’inadempimento (art. 1458 – c.c.), prevale rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell’operatività dei suoi effetti.
Norme richiamate:
Legge 27/07/1978 n 392: Disciplina della locazione di immobili urbani (equo canone)
Degli effetti del contratto (artt 1372 – 1386)
Della risoluzione del contratto (artt 1453 – 1469)