L’Articolo 1138 V comma c.c.: gli animali in condominio
La nuova Riforma in materia di regolamento di condominio è l’impossibilità di norme che vietino di detenere animali domestici.
E’ chiaro che quest’ultimi sono considerati tutti gli animali senzienti mentre non rientrano tra gli animali domestici, quelli esotici come i serpenti, uguale per i criceti, i furetti, i conigli, ecc. anche se rientrano tra gli animali d’affezione.
Corre l’obbligo di porre un distinguo tra il regolamento assembleare, nel quale viene regolamentata la vita ordinaria all’interno del condominio. Pertanto non si possono inserire clausole che limitino la libertà del condomino di godere e disporre della propria proprietà esclusiva e il piacere di avere in casa un animale domestico.
Il proprietario dell’animale domestico ha degli obblighi che esulano dalla Riforma, perché sono intrinseci al ruolo, come mantenere pulito l’area di passeggio, l’uso del guinzaglio nelle aree condominiali, oltre l’art. 2052 c.c. riguardo i danni cagionati dall’animale, l’art. 844 c.c. per le immissione moleste come disturbo alla quiete che supera la normale tollerabilità, fino ad arrivare all’art. 672 c.p. per “omessa custodia e mal governo degli animali”.
Mentre nell’ambito del regolamento contrattuale, nel quale si riconosce la compressione del diritto all’uso della propria proprietà o la compressione al diritto all’uso e godimento del bene comune, si potrebbe ottenere all’unanimità dei consensi dei condomini, una clausola che vieti di detenere animali domestici.
Avv. Carla Melani