Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2016
I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.
Il versamento dell’imposta è effettuato mediante delega alle banche convenzionate, agli uffici postali, agli agenti della riscossione e, dal 2014, agli istituti di pagamento diversi dalle banche iscritti all’albo ai sensi dell’art. 114-septies del T.U.B. e convenzionati con l’Agenzia.
Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed agli agenti della riscossione, a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nei giorni 22, 23 e 27 dicembre 2016 devono essere riversate in Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma – Succursale, sulla contabilità speciale n. 1777 denominata “Agenzia delle entrate – fondi della riscossione”, entro le ore 14,50 del 30 dicembre 2016.
Le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli Agenti della riscossione trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nella giornata del 23 dicembre 2016 entro il 2 gennaio 2017 e nella giornata del 27 dicembre 2016 entro il 3 gennaio 2017.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 218773 del 12 dicembre 2016