Il comma 9 dell’ articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che dagli importi dovuti per la definizione “si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio“ e, di conseguenza, si ritiene che l’importo versato dall’istante per la precedente definizione agevolata (ex articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017), poi non perfezionata, sia scomputabile dall’importo lordo dovuto per l’attuale definizione.
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