Il trattamento dei dati personali nell’ambito del condominio
Chiarimenti sono stati forniti rispetto ai profili attinenti al tema del trattamento di dati personali a fronte di vari reclami e segnalazioni pervenuti in materia di condominio anche nell’ottica di promuovere, nell’ambito dei poteri attribuiti al Garante dalla nuova normativa, la consapevolezza dei titolari e dei responsabili del trattamento coinvolti nel settore riguardo gli obblighi imposti loro dal RGPD.
È stata colta l’occasione per confermare, in termini generali, quanto già indicato nel provvedimento 18 maggio 2006 (doc. web n. 1297626) in merito al trattamento di dati personali nell’ambito dell’amministrazione di condomini e per ribadire che le informazioni personali riferibili a ciascun partecipante possono essere trattate per la finalità di gestione ed amministrazione del condominio e che possono essere per tali ragioni condivise all’interno della compagine condominiale, tenendo anche conto
che i condomini devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento dei dati (v. ora art. 4, par. 1, n. 7 e Capo IV, in particolare art. 26 del RGPD) di cui l’amministratore, agendo in eventuale veste di responsabile del trattamento, ha la concreta gestione (v. ora art. 4, par. 1, n. 8 e Capo IV del RGPD). Quest’ultimo, in base a quanto ora previsto dagli artt. 28, par. 3, lett. b ), e 29 del RGPD, può individuare persone autorizzate al trattamento dei dati personali che agiscono sotto la sua autorità, purché si siano impegnate alla riservatezza e siano state loro fornite le relative istruzioni.
Inoltre, come già rappresentato (cfr. Relazione 2018, p. 149), l’Autorità ha fatto nuovamente presente che la conoscibilità delle informazioni concernenti i partecipanti alla compagine condominiale deve restare impregiudicata qualora ciò sia conforme alla disciplina civilistica o comunque sia prevista in base ad altre norme stabilite nell’ordinamento, richiamando in tal senso le disposizioni introdotte con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante la “Riforma in materia di condominio negli edifici” (cfr., in particolare, quelle contenute negli artt. 1130, comma 1, nn. 6 e 7, 1129, comma 2, e 1130-bis, comma 1, c.c.), che sono state oggetto anche nel corso di quest’anno di numerosi reclami e quesiti.
L’Autorità ha avuto altresì modo di precisare che eventuali responsabilità derivanti da mancati adempimenti in ordine alle attribuzioni affidate all’amministratore di condominio dalle menzionate norme del codice civile concernono comunque profili di carattere prettamente civilistico rispetto alle quali non le è riconosciuta alcuna competenza.