Prorogato, dal 16 marzo al 31 marzo 2023, il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale – ossia lo sconto in fattura anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta ovvero la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari – sulle spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici (superbonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche), facoltà che è stata riconosciuta dal “decreto Rilancio” (articolo 121, Dl 34/2020). Stesso nuovo termine anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, ossia per coloro che, in quegli anni, hanno effettuato i bonifici, detraendo la relativa quota annuale del bonus, e, successivamente, hanno deciso di cederne le restanti parti (comma 10-octies – nuovo).
È spostato dal 16 marzo al 31 marzo 2023 anche il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini (articolo 16-bis, comma 4, Dl 124/2019) (comma 10-novies – nuovo).