Archivio 2011

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Distacco riscaldamento centralizzato e obbligo pagamento spese conservazione. Sentenza Corte di Cassazione n. 7708/2007 del 29 marzo 2007

Condominio: distacco riscaldamento centralizzato e obbligo pagamento spese conservazione. Sentenza Corte di Cassazione n. 7708/2007 del 29 marzo 2007 OBBLIGO PAGAMENTO SPESE DI CONSERVAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO ANCHE PER IL CONDOMINO CHE HA OTTENUTO IL DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALE.Il condomino e' sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano ne' un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto [...]

Furto tramite ponteggio. Sentenza Corte di Cassazione n. 6435/2009 del 17 marzo 2009

Condominio: furto tramite ponteggio. Sentenza Corte di Cassazione n. 6435/2009 del 17 marzo 2009 Svolgimento del processoCon sentenza del 6 aprile - 9 giugno 2004 la Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello principale del Condominio di Via ... omissis ... n. 13 Napoli avverso la decisione del Tribunale di Napoli del 15 aprile 2002, rigettando la domanda di Gianfranco e Davide P. intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato da un furto perpetrato da ignoti nell'appartamento di loro proprietà (furto che era stato agevolato dalla impalcatura eretta dall'imprenditore al quale il Condominio aveva affidato la esecuzione di lavori di [...]

Comunione e Condominio – assemblea dei condomini negli edifici impugnazioni e validità. Sent. Cass. civ.Sez.II 28 maggio 2008 n.14007

Cassazione civile sez. II 28 maggio 2008 n. 14007 Comunione e Condominio - assemblea dei condomini negli edifici impugnazioni e validita' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORONA Rafaele - Presidente - Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: T.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell'avvocato FIORE GIOVANNA, che la difende unitamente all'avvocato GIAN CARLO SANGIANANTONI, giusta delega in [...]

Art.72 disp.att.c.c.

Art. 72I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti art. 63, 66, 67, e 69.

Art71 disp.att.c.c.

Art. 71Il registro indicato dal quarto comma dell' art. 1129 e del terzo comma dell'art. 1138 del codice e' tenuto presso I' associazione professionale (1) dei proprietari di fabbricati.(1) eliminata con il D.L.lg. 23/11/1944, n. 369

Art.70 disp.att.c.c.

Art. 70Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una certa somma. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.

Art.69 disp.att.c.c.

Art. 69I valori proporzionali dei vari piani o di porzione di piani possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e' notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. (art. 72 d.a.c.c.)

Art.68 disp.att.c.c.

Art.68Per gli effetti indicati dagli art.1123, 1124, 1126, e 1136 del codice, il regolamento di condominio (art. 1138 c.c.) deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell' intero edificio, devono essere espresse in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti o dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.(art. 72 d.a.c.c.)

Art.67 disp.att.c.c.

Art.67Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante. Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all' ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario. [...]

Art.66 disp.att.c.c.

Art.66L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall' amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza