Delibere condominiali.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 marzo – 18 aprile 2014, n. 9082
Sia in giurisprudenza che in dottrina è pacifico l'inquadramento dell'attività di gestione dei beni comuni compiuta dall'amministratore di condominio nella funzione tipica del contratto di mandato che si istaura fra il primo e i condomini. Naturalmente, le norme sul mandato trovano applicazione nei limiti in cui siano compatibili con le specifiche disposizioni dettate in materia di condominio degli edifici, tenuto conto della sua natura di ente di gestione delle parti e dei servizi comuni : la volontà dei condomini si forma attraverso le deliberazioni assunte, ex art. 1136 cod. civ., dall'assemblea alle quali viene data esecuzione dall'amministratore. Peraltro, la peculiarità [...]