Legge di bilancio 2021 e Fisco – Superbonus prorogato e ampliato.
La detrazione del 110% è estesa alla spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Ulteriori sei mesi per i lavori condominiali se, a quella data, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo
Numerose le modifiche apportate alla disciplina del Superbonus introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 119, Dl n. 34/2020) durante l’iter parlamentare del Ddl di bilancio (articolo 1, commi 66–68 della legge n. 178/2020). Si tratta di ritocchi che, per lo più, ne ampliano l’ambito di applicazione, come la spettanza del beneficio anche in mancanza del condominio, in favore dell’unico proprietario, a condizione che il numero delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio sia compreso tra due e quattro, oppure anche in riferimento a edifici sprovvisti di attestato di prestazione energetica, purché a fine lavori si raggiunga una determinata classe energetica.
Vediamo in dettaglio tutte le novità.
La proroga “standard”…
L’applicazione della detrazione del 110% è prorogata per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (il precedente termine era il 31 dicembre 2021) in relazione a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici. Nel primo gruppo rientrano gli interventi di isolamento termico sugli involucri (“cappotto termico”) riguardanti più del 25% della superficie dell’edificio o dell’unità immobiliare situata in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, nonché la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su parti comuni, edifici unifamiliari o unità di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Per quanto concerne il concetto di “funzionalmente indipendente”, le norme ora approvate chiariscono che un immobile si considera tale quando è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Invece, per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli altri enti aventi le medesime finalità sociali, l’agevolazione è prorogata – dal precedente termine del 30 giugno 2022 – fino al 31 dicembre 2022, con ripartizione in quattro quote annuali di pari importo della parte di spesa sostenuta a partire dal 1° luglio 2022.
… e quella “large”
è previsto, in caso di stato avanzato dei lavori, ossia almeno il 60% dell’intervento complessivo, un prolungamento della maxi detrazione per altri sei mesi. In particolare:
- per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali al 30 giugno 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022
- per gli interventi effettuati dagli Iacp per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
In ogni caso, l’efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Ampliamento dell’ambito applicativo
Più di una modifica, come accennato, estende l’ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, della disciplina del Superbonus. Queste le nuove fattispecie ammesse:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In pratica, può fruire della detrazione del 110% anche l’unico proprietario di un edificio composto da 2-4 unità immobiliari
- gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
- gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (in genere, gli edifici collabenti appartenenti alla categoria catastale F2), purché, al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico sugli involucri, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A
- i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir), anche qualora siano effettuati in favore di persone ultrasessantacinquenni. Questi interventi sono ammessi alla detrazione del 110% se realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti, cioè cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche
- gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tali ipotesi, i limiti delle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 ammesse all’ecobonus e al sismabonus sono aumentati del 50% (prima, la maggiorazione era prevista per i soli comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009). È inoltre specificato che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, ad esempio il garage (la norma originaria premiava soltanto quella su edifici). Per la spesa sostenuta nel 2022, la detrazione deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Limiti diversificati per le colonnine elettriche
Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (articolo 16-ter, Dl 63/2013), anch’essi ammessi al Superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti (cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche), sono stati stabiliti tre differenti limiti di spesa agevolabile, fatti comunque salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.
La detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.
Delibere condominiali
Alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale riguardanti l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli stessi, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio), viene aggiunta la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Obbligo di assicurazione per i professionisti
Circa l’obbligo assicurativo a carico dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni necessarie alla fruizione del superbonus, la legge di bilancio chiarisce che lo stesso si considera rispettato se quei soggetti hanno già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale esercitata. A tal fine, è necessario che il contratto: non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; preveda un massimale non inferiore a 500mila euro per il rischio di asseverazione (se necessario, va integrato dal professionista); garantisca un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa, il professionista può optare per una polizza ad hoc dedicata alle attività connesse alla disciplina del Superbonus con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che ne sono oggetto e, comunque, non inferiore a 500mila euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
Le alternative alla fruizione della detrazione
Anche per le spese sostenute nel 2022, come già previsto per gli anni 2020 e 2021 (articolo 121, Dl n. 34/2020), si potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del 110%, per:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’incentivo si attiva per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, effettuati su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari
L’acqua è una risorsa preziosa. Troppo preziosa per essere sprecata. Innumerevoli i modi e i canali attraverso i quali quantità crescenti di flussi idrici si disperdono. Del resto, il tema è talmente dibattuto, in parallelo con il cambiamento climatico, che l’Onu ha istituito la “giornata dell’acqua” proprio per stimolare l’avvio di politiche di sensibilizzazione e di conservazione di un bene insostituibile, ma soggetto anch’esso a un costante deterioramento. In Italia qual è il termometro sulla salute dell’acqua? Di seguito i dati Istat che ne riassumono la condizione attuale: nel 2018 il volume di acqua complessivamente prelevato per uso potabile, utilizzato per garantire gli usi idrici domestici, pubblici, commerciali e produttivi sul territorio italiano, è stato pari a 9,2 miliardi di metri cubi. Un approvvigionamento così consistente s’è reso possibile grazie a un prelievo giornaliero di 25 milioni di metri cubi di acqua, che corrisponde a 419 litri giornalieri per abitante.
In realtà, i consumi quotidiani per individuo, restando al dato domestico, si aggirano tra i 130 e i 140 litri, naturalmente con punte anche superiori. Ebbene, questo quadro è necessario per introdurci al cosiddetto “bonus idrico” o “bonus rubinetti”, introdotto con l’ultima la legge di Bilancio. Un incentivo molto più importante di quanto possa sembrare, sia per l’accennata criticità mondiale legata al consumo idrico, sia per il suo duplice aggancio normativo, all’interno dell’economia circolare e dentro i programmi di sostenibilità ed efficientamento. E ora entriamo nei dettagli.
Non 1 ma 2 bonus
Il dettato dei commi da 61 a 65 (articolo 1, legge n. 178/2020) introduce un doppio bonus collegato. Infatti, mentre nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente, è istituito il nuovo “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, a esso è ascritto l’obiettivo di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021. Quindi, un nuovo fondo per politiche di salvaguardia delle risorse idriche nazionali e, come effetto a incentivazione complementare, un bonus ad hoc già operativo.
Quando scatta il bonus, per quali interventi?
L’incentivo si attiva per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate. In particolare, il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, mentre la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione sarà stabilità da un apposito decreto del ministro dell’Ambiente da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021. In sostanza, il “bonus idrico” è riconosciuto per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Gli interventi possono avvenire su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.
Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti. Lo stesso vale per la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
Si rammenta che il “bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini Isee. È, invece, da approfondire se il contributo sia cumulabile o meno con i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio immobiliare.
Bonus mobili ampliato
La manovra finanziaria, oltre a prorogare la disciplina agevolativa per un altro anno, innalza la soglia massima di spese su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare
La detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi, destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi edilizi, spetta anche per quelli effettuati nel 2021, sempre che l’intervento di ristrutturazione sia iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2020. Il limite complessivo di spesa ammissibile, da riferire, a ciascun immobile, comprensivo di pertinenze, o alla parte comune dell’edificio ristrutturato, sale da 10mila a 16mila euro.
È quanto prevede il comma 58, lettera b, n. 2), dell’articolo 1, della legge n. 178/2020, intervenendo sul comma 2 dell’articolo 16, Dl n. 63/2023.
In cosa consiste e a chi spetta
La disposizione agevolativa, per la quale la legge di bilancio ha disposto la proroga al 2021, consiste in una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Il beneficio, dunque, spetta a chi già fruisce delle detrazioni per lavori di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni”), con la conseguenza che, se, ad esempio, la ristrutturazione dell’immobile è pagata solo da uno dei due coniugi mentre all’arredo provvede l’altro, nessuno dei due ha diritto al “bonus mobili”.
Per gli acquisti effettuati nel 2021, la detrazione spetta – come già ricordato – soltanto se l’intervento edilizio è iniziato dopo il 31 dicembre 2019.
Per il 2021, lo sconto Irpef del 50% va calcolato su un importo massimo di 16mila euro (il tetto, fino allo scorso anno, era fissato a 10mila euro), a prescindere dal costo della ristrutturazione, che può quindi essere anche inferiore. Il tetto va riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione; pertanto, se si effettuano lavori di ristrutturazione su più immobili, il beneficio spetta più volte. Per gli acquisti fatti nel 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020 oppure iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, nel limite di 16mila euro bisogna considerare anche le spese sostenute nel 2020 per le quali si è già fruito del bonus.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e, contrariamente a quanto previsto per il “bonus ristrutturazioni”, non si trasferisce né se il contribuente muore né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento edilizio. Pertanto, se questo è venduto prima che si sia esaurito il periodo di fruizione della detrazione, le quote non ancora utilizzate potranno essere sfruttate da chi ne aveva acquisito il diritto.
I beni agevolabili
La detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici nuovi. Questi ultimi, se si tratta di apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, devono essere di classe non inferiore alla A+ (alla A, in caso di forni e lavasciuga). È agevolato anche l’acquisto di elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Tra i mobili ammissibili rientrano letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, credenze, comodini, materassi, apparecchi di illuminazione. Niente bonus, invece, per l’acquisto di porte, pavimentazioni (come il parquet), tende, tendaggi e altri complementi di arredo.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, sono agevolabili frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Acquisto dei beni solo dopo aver iniziato i lavori
Per accedere al bonus, come puntualizzato dall’amministrazione finanziaria (circolare 29/2013), la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto dei beni agevolabili. La circostanza può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia; nel caso di interventi per i quali non sono previsti titoli abilitativi o comunicazioni, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Invece, se i beni sono destinati a un’unità appartenente a un edificio interamente ristrutturato da un’impresa immobiliare o da una cooperativa edilizia, per data di inizio lavori si intende quella di acquisto o di assegnazione dell’appartamento.
In ogni caso, non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Gli interventi che fanno scattare l’ok al bonus mobili
Costituisce presupposto per fruire della detrazione in esame la realizzazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali, in funzione degli acquisti finalizzati all’arredo, rispettivamente, delle singole abitazioni e delle parti comuni (guardiole, appartamento del portiere, sala per riunioni condominiali, lavatoi, eccetera). Pertanto, i lavori sulle parti comuni non consentono ai singoli condomini di fruire del bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo della propria unità immobiliare.
Queste le tipologie di interventi che permettono di accedere anche al “bonus mobili”:
- manutenzione straordinaria su singoli appartamenti (ad esempio, la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, la costruzione di scale interne, l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la sostituzione di tramezzi interni, interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, come l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore, la sostituzione della caldaia)
- restauro e risanamento conservativo su singoli appartamenti (ad esempio, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti)
- ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti (ad esempio, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, l’apertura di nuove porte e finestre)
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
- manutenzione ordinaria (ad esempio, la tinteggiatura di pareti e soffitti, la sostituzione di pavimenti o di infissi esterni, il rifacimento di intonaci, la sostituzione di tegole e il rinnovo delle impermeabilizzazioni, la riparazione o sostituzione di cancelli o portoni, la riparazione delle grondaie o delle mura di cinta), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Non danno diritto al “bonus mobili” gli interventi di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti, gli interventi finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che non siano anche inquadrabili tra gli interventi di cui all’elenco precedente), la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
Gli adempimenti da osservare
Per usufruire del “bonus mobili”, è richiesto che l’acquisto dei beni agevolabili (incluse le spese di trasporto e montaggio) avvenga con bonifico bancario o postale (non necessariamente quello specifico predisposto da banche e Poste per il “bonus ristrutturazioni” che, tra l’altro, se utilizzato, comporta l’applicazione di una ritenuta d’acconto) oppure con carta di debito o credito; è escluso, pertanto, l’utilizzo di assegni, contanti o altri mezzi di pagamento.
In caso di finanziamento, la società che lo eroga deve attenersi a tali modalità e fornire all’interessato copia della ricevuta del pagamento; in questa ipotesi, la spesa si considera sostenuta nell’anno in cui la finanziaria effettua il pagamento.
Invece, per gli acquisti con carta di credito o di debito, la data di pagamento è rappresentata dal giorno di utilizzo della carta (è riportata nella ricevuta della transazione) e non da quello di addebito sul conto corrente.
Occorre, poi, conservare (ed esibire a richiesta degli uffici):
- ricevuta del bonifico ovvero, per i pagamenti con carta di credito o debito, ricevuta dell’avvenuta transazione
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture (o scontrini), riportanti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati. Se nello scontrino non è indicato il codice fiscale dell’acquirente, il bonus spetta ugualmente qualora il documento contenga le prescritte informazioni sui beni acquistati e sia riconducibile al titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
Infine, è previsto che gli acquisti di elettrodomestici ammessi alla detrazione siano comunicati telematicamente, nei successivi 90 giorni, all’Enea, ossia l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Tuttavia, il mancato o tardivo invio della comunicazione non comporta la perdita del diritto al bonus (risoluzione 46/2019).