Agevolazione ‘prima casa’
A seguito di interpello l’Agenzia delle entrate chiarisce che “le agevolazioni ‘prima casa’ debbano essere riconosciute anche nel caso di acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti preposseduti, di cui uno contiguo ed altro sottostante,. Non è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento; occorre considerare, infatti, che analogamente al caso esaminato con la circolare n. 31 del 2010, le agevolazioni per detto acquisto non potevano essere richieste, in quanto la contribuente risultava già titolare, al momento della stipula dell’atto di trasferimento, di altro immobile agevolato. Trattandosi, peraltro, di immobile non contiguo a quello preposseduto, alla contribuente risultava, altresì, preclusa la possibilità di avvalersi delle agevolazioni riconosciute, con i predetti documenti di prassi, per l’acquisto di immobili contigui. In conclusione, quindi, coerentemente con i chiarimenti già forniti da questa amministrazione, si ritiene che la contribuente istante possa fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto del nuovo immobile, a condizione che proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9”.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2017 n.154/E