Chiarimenti in merito alla data della fattura elettronica differita.

Con la risposta n. 389 pubblicata il 24 settembre 2019 sul sito internet della scrivente, sezione “Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica”, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte
+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, sono stati forniti chiarimenti in merito alla corretta indicazione della data della fatturazione elettronica differita.
In particolare, per quel che qui interessa, è stato precisato che l’indicazione contenuta nella circolare n. 14/E del 2019, ove è detto che è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”, rappresenta solo una “possibilità” e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.

Risposta n. 437