Faq del 23 novembre 2023 – Crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro

Domanda
Premesso che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, l’ultimo cessionario del credito, derivante dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti d’imposta inutilizzabili, intendendosi per tali quelli per i quali non sussistono i presupposti costitutivi, si chiede di sapere se i crediti d’imposta sottoposti a sequestro debbano essere oggetto della predetta comunicazione.

Risposta
Al riguardo, in considerazione della ratio dell’articolo 25 del d.l. n. 104 del 2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a
sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa. Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Diversamente, si ritiene che rientrino nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.