GDPR: verificata dal Garante la conformità dei Codici deontologici
Si fa presente che
– nella G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, sono state pubblicate le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”
– nella G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11, sono state pubblicate le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” e le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”
– nella G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12, sono state pubblicate le Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica
Le “Regole deontologiche” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
Il Garante per la protezione dei dati personali ha verificato la conformità dei Codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, statistici, scientifici e investigazioni difensive al Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
La verifica – demandata all’Autorità dal decreto legislativo 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue – oltre ad un aggiornamento formale dei riferimenti al nuovo quadro normativo europeo ha comportato la soppressione o la ridefinizione di talune previsioni alla luce del diverso approccio richiesto ai titolari del trattamento dal Regolamento Ue in omaggio ai principi di accountability, privacy by default e by design.
Le disposizioni ritenute conformi, ridenominate “regole deontologiche” integreranno, in base al decreto legislativo 101/2018, le condizioni di liceità e correttezza dei trattamenti per scopi statistici e scientifici, per quelli a fini statistici e di ricerca scientifica nell’ambito del SISTAN, per quelli a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica e per quelli effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Giova precisare che in sede di prima applicazione l’art. 20 del decreto legislativo 101/2018 stabilisce che entro 90 giorni il Garante ripubblichi i vecchi codici, emendati dalle disposizioni incompatibili, senza prevedere alcuna consultazione pubblica. Consultazione prevista invece – per una durata minima di 60 giorni – per le regole deontologiche a regime (art. 2-quater del Codice), ossia per quelle che verranno scritte da oggi in poi o per le modifiche che saranno approvate rispetto a quelle appena pubblicate.
I testi aggiornati, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (ora pubblicati), sono stati trasmessi al Ministero della giustizia per essere riportati con decreto nell’Allegato A) del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Nei giorni scorsi il Garante aveva già verificato la conformità del Codice dei giornalisti. Anche questo testo denominato “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ora pubblicato).
Allegati al Codice*
*NOTA: Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le “Regole deontologiche” relative ad alcuni trattamenti di dati personali, previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 2-quater, d. lg. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101), che saranno riportate nell’allegato A del Codice con decreto del Ministro della giustizia.
Si tratta, in particolare delle:
– “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3);
– Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12);
– “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11);
– “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11);
– Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12).
Dalla data di pubblicazione di tali “Regole deontologiche”, hanno cessato di trovare applicazione i corrispondenti codici di deontologia riportati negli allegati A1, A2, A3, A4 e A6 del Codice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, deldecreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Le disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta di cui agli allegati A5 e A7 continueranno a produrre effetti fino al completamento delle procedure di revisione previste dal comma 1 del medesimo articolo 20.
Con decreto del Ministro della Giustizia del 31 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2019, sono state riportate nell’allegato A del Codice le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”