La Manovra Correttiva (D.L. 50/2017) ha modificato il termine entro cui:
• Esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72);
• Registrare le fatture d’acquisto (art. 25 DPR 633/72).
Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA
La Manovra Correttiva ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti (art. 19 del DPR 633/72): non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Si ricorda che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’IVA è esigibile, ossia quando l’operazione si considera effettuata ai fini Iva, e quindi:
• Per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato o pagato.
• Per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all’importo fatturato o pagato.
In base alla nuova regola, supponendo di aver acquisto beni in agosto del 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, il diritto a detrarre l’Iva scade con i termini di presentazione del modello IVA 2018, periodo d’imposta 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), dunque entro il 30.04.2018. Secondo la regola precedente, invece, il diritto alla detrazione sarebbe scaduto più tardi, con il Modello IVA 2020 relativo periodo d’imposta 2019 (secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).
Nuovo termine per registrare le fatture d’acquisto
La Manovra Correttiva, in conseguenza alla modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, ha modificato anche l’art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d’acquisto.
In base al nuovo testo normativo la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
In precedenza, invece, il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.
Supponendo, ad esempio, di aver acquistato beni nell’agosto 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, l’annotazione nel registro Iva acquisti deve essere effettuata prima della liquidazione periodica in cui si intende detrarre l’Iva, e comunque entro il 30.04.2018, termine di presentazione del modello IVA 2018, periodo d’imposta 2017.