Condominio e trasferimenti di proprietà: sufficiente la dichiarazione del notaio

Il condomino può dare notizia all´amministratore di condominio dell´avvenuto trasferimento di un diritto, come nel caso della compravendita di un´unità immobiliare, oltre che tramite la trasmissione della copia autentica dell´atto di cessione, anche mediante la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, purché essa risulti provvista di tutte le indicazioni utili all´amministratore ai fini della tenuta del registro dell´anagrafe condominiale.

Così si è espresso il Garante, dopo aver consultato anche il Consiglio Nazionale del Notariato, in merito ad una quesito proposto da un cittadino, fornendo in tal modo un´interpretazione in ordine alla corretta applicazione delle norme introdotte dalla Riforma del Condominio [doc. web n. 8990427].

La modalità in questione – che può dunque considerarsi equipollente in termini di autenticità e certezza a quella prevista dal legislatore – rappresenta infatti una valida alternativa alla trasmissione della copia autentica dell´atto che determina il trasferimento da parte dell´interessato.

Il condomino sarà pertanto legittimato a chiedere al notaio rogante tale dichiarazione.