Detto regime, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e modificato dall’articolo 1, commi da 111 a 113, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) . Esso rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito di cui al comma 54, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57. A tal riguardo, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all’articolo 1, commi da 9 a 11, ha introdotto delle significative novità; in particolare, ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro, ed ha introdotto nuove cause di esclusione.

Agenzia_delle_Entrate_Risposta_11_aprile_2019_n._107