Domanda
Spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. – Esistono limiti o condizioni esimenti per le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio?
Risposta
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l’articolo 2 Decreto Ministro Economia e Finanze 1/12/2016 ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute dal condominio con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini con le modalità previste con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condòmino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.
In via eccezionale, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2024 prot. 53174/2024 è stato previsto l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.