SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

In G.U . n. 252 del 27 ottobre 2016, è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194: Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2016, n. 194

Regolamento recante norme per la semplificazione  e  l’accelerazione

dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge

7 agosto 2015, n. 124. (16G00206)

(GU n.252 del 27-10-2016)

 

Vigente al: 11-11-2016

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella

riunione del 12 maggio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso  dalla Commissione

speciale nell’adunanza del 22 marzo 2016;

Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per

materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 28 luglio 2016;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

E m a n a

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1

 

Oggetto e ambito di applicazione

 

  1. Il presente regolamento, in applicazione dei principi e criteri

direttivi contenuti nell’articolo 4 della legge 7  agosto  2015,  n.

124, reca  norme  per  la  semplificazione  e   l’accelerazione   di

procedimenti amministrativi   riguardanti   rilevanti   insediamenti

produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o  l’avvio  di

attivita’ imprenditoriali suscettibili  di  avere  positivi  effetti

sull’economia o sull’occupazione.

  1. I procedimenti di cui al comma 1, inclusi quelli  previsti  dal

decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  hanno  ad   oggetto

autorizzazioni, licenze, concessioni  non  costitutive,  permessi  o

nulla osta comunque denominati, ivi compresi  quelli  di  competenza

delle   amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,

paesaggistico-territoriale, del patrimonio  storico-artistico,  alla

tutela della salute e della pubblica incolumita’, necessari  per  la

localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere,  lo

stabilimento degli impianti produttivi e l’avvio delle attivita’.

  1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche

ai procedimenti   amministrativi   relativi   a   infrastrutture   e

insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Art. 2

 

Individuazione degli interventi

 

  1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale puo’

individuare un elenco di progetti, ciascuno dei quali e’ corredato da

specifica analisi di valutazione dell’impatto  economico  e  sociale

redatta anche tenendo conto,  ove  applicabili,  delle  linee  guida

previste dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

adottato in  attuazione  dell’articolo  8,  comma  3,  del   decreto

legislativo 29  dicembre  2011,  n.   228,   riguardanti   rilevanti

insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio

o l’avvio di  attivita’  imprenditoriali  suscettibili  di  produrre

positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, gia’ inseriti nel

programma triennale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, o in altri atti di programmazione previsti dalla

legge, e chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri che  al

relativo procedimento siano applicate le disposizioni  di  cui  agli

articoli 3 e 4. I progetti  sono  corredati,  ove  disponibile,  del

Codice unico di progetto di  cui  all’articolo  11  della  legge  16

gennaio 2003, n. 3.

  1. Entro il successivo 28 febbraio possono essere individuati dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri,  anche  su  segnalazione  del

soggetto proponente, progetti non inseriti  nell’elenco  di  cui  al

comma 1 o in altro atto di programmazione, la cui realizzazione  sia

suscettibile   di   produrre   positivi   effetti   sull’economia   o

sull’occupazione e tale capacita’ sia dimostrata dalla documentazione

di cui al medesimo comma.

  1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo  8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  stabiliti  i

criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 ai  fini

di quanto  previsto  dal  comma  4,  in  relazione  alla   rilevanza

strategica degli interventi pubblici  e  privati  assoggettati  alla

procedura semplificata.

  1. Entro il successivo 31 marzo, con decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei

ministri, tra gli interventi segnalati ai sensi dei commi 1 e 2, sono

individuati in  concreto,  sentiti  i   Presidenti   delle   regioni

interessate che partecipano, ciascuno per la rispettiva  competenza,

alla seduta del Consiglio dei ministri, i singoli  progetti  cui  si

applicano, anche  in  ragione  della  loro  rilevanza  economica   o

occupazionale rilevata   anche   tenendo   conto   dell’analisi   di

valutazione dell’impatto economico e sociale, le disposizioni di cui

agli articoli 3 e 4.  Il  decreto  e’  specificamente  motivato  con

riferimento ai singoli progetti individuati.

  1. I decreti di cui al  comma 4  possono  disporre  l’applicazione

degli articoli 3 e 4 del presente regolamento sia nei  confronti  di

tutti i procedimenti e gli atti di  cui  all’articolo  1,  comma  2,

necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione

dell’opera, lo  stabilimento  dell’impianto  produttivo  e   l’avvio

dell’attivita’, sia con riferimento a singoli procedimenti e atti  a

tali fini preordinati.

Art. 3

 

Riduzione dei termini dei procedimenti

 

  1. Con i decreti di cui all’articolo 2 possono  essere  ridotti  i

termini di   conclusione   dei   procedimenti   necessari   per   la

localizzazione, la progettazione e la realizzazione  delle  opere  o

degli insediamenti  produttivi  e   l’avvio   dell’attivita’.   Tale

riduzione e’ consentita, tenendo conto della sostenibilita’ dei tempi

sotto il profilo dell’organizzazione  amministrativa,  della  natura

degli interessi pubblici tutelati e della  particolare  complessita’

del procedimento, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai

termini di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e

puo’ essere prevista in riferimento ai singoli procedimenti,  ovvero

rispetto a tutti  i  procedimenti  necessari  per  la  realizzazione

dell’intervento, anche successivi  all’eventuale  svolgimento  della

conferenza di  servizi.  Nel  caso  in  cui  il  termine  sia   gia’

parzialmente decorso, la riduzione opera con riferimento al  periodo

residuo.

Art. 4

 

Potere sostitutivo

 

  1. Per gli interventi e i procedimenti individuati con i decreti di

cui all’articolo 2, in caso di inutile decorso del  termine  di  cui

all’articolo 2 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  o  di  quello

eventualmente rideterminato ai sensi dell’articolo 3, il  Presidente

del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del  Consiglio  dei

ministri, puo’ adottare i relativi atti.

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le  modalita’  di

cui al comma 1, puo’  delegare  il  potere  sostitutivo  di  cui  al

medesimo comma 1 a un soggetto dotato di  comprovata  competenza  ed

esperienza in  relazione  all’attivita’  oggetto  di   sostituzione,

fissando un nuovo  termine  per  la  conclusione  del  procedimento,

comunque di durata non superiore a quello originariamente previsto.

  1. I poteri sostitutivi di cui ai commi  1  e  2  sono  esercitati

previa diffida all’organo competente, al quale, in caso di  inerzia,

e’ comunicato l’avvenuto esercizio del potere sostitutivo.

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo  delegato  si

avvalgono, per l’esercizio del potere sostitutivo, di personale delle

amministrazioni pubbliche  individuato  ai  sensi  dell’articolo  6,

nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

 

Competenze delle Regioni e degli enti locali

 

  1. Nei casi in cui l’intervento  coinvolga  esclusivamente,  o  in

misura prevalente, il territorio di una regione o  di  un  comune  o

citta’ metropolitana,  e  non  sussista  un   preminente   interesse

nazionale alla realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio

delega di regola all’esercizio del potere sostitutivo il  presidente

della regione o il sindaco.

  1. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando l’intervento coinvolga

le competenze delle regioni e degli enti  locali,  le  modalita’  di

esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa  intesa  in

Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281.

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio

desumibili dal  presente  decreto,  ferme  restando  le   competenze

previste dai  rispettivi  statuti  speciali  e  relative  norme   di

attuazione.

Art. 6

 

Supporto tecnico-amministrativo

 

  1. Con i decreti di cui all’articolo 2 e’ individuato, per ciascun

intervento, il personale di cui puo’ avvalersi il titolare del potere

sostitutivo di cui all’articolo 4.

  1. I soggetti di cui al comma  1  sono  designati  tra  dipendenti

pubblici in possesso di elevate competenze tecniche o amministrative,

maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di procedimenti

analoghi, assicurando la presenza fra essi  di  personale  posto  in

posizione di elevata  responsabilita’  in  strutture  amministrative

competenti per gli interventi  e  procedimenti  oggetto  del  potere

sostitutivo.

  1. Il personale di cui al presente articolo  continua  a  prestare

servizio nella propria amministrazione e a esso non e’  riconosciuto

alcun trattamento  retributivo  ulteriore  rispetto  a   quello   in

godimento.

Art. 7

 

Clausola di invarianza finanziaria

 

  1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento

si provvede  nell’ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e

finanziarie disponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 12 settembre 2016

 

MATTARELLA

 

Renzi, Presidente del Consiglio dei

dei ministri

 

Madia, Ministro per la semplificazione

e la pubblica amministrazione

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2016

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari  esteri,

reg.ne prev. n. 2791