Il superbonus per gli interventi di isolamento termico è fruibile alla condizione specificata nel comma 1, lettera a) dell’art 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio); ovvero i materiali utilizzati per l’isolamento devono rispondere ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti nel decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017, in caso contrario è inibito il benefio fiscale.
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Convegno in videoconferenza: “Bonus, superbonus e sismabonus: interventi, adempimenti e detrazioni”
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