Compravendita – Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 giugno – 15 novembre 2016, n. 23236

Per gli effetti di cui all’art. 2935 c.c. il termine di prescrizione del diritto dell’acquirente al risarcimento del danno derivante dall’illegittimità edilizia dell’immobile oggetto di vendita, decorre non dalla data in cui si verifica l’effetto traslativo ma dalla manifestazione oggettiva del danno, perché solo da tale momento il danneggiato può conoscerne l’esistenza e le cause. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 giugno – 15 novembre 2016, n. 23236 Presidente Matera – Relatore Manna Svolgimento del processo C.A. , acquistato con atto del 3.5.1993 il diritto d’usufrutto su di una villetta, il 28.4.2005 proponeva nei confronti della venditrice, G.R. [...]