Mutuo fondiario – Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 10 novembre 2016 – 19 gennaio 2017, n. 1367
In caso di alienazione di una unità immobiliare ipotecata a garanzia di un finanziamento fondiario, in mancanza di accollo della relativa quota di obbligazione da parte dell’acquirente e di estinzione della medesima, questi non ha diritto alla cancellazione dell’ipoteca, essendo palesemente contrario ai principi fondamentali in tema di diritto di seguito per la garanzia ipotecaria. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 10 novembre 2016 – 19 gennaio 2017, n. 1367 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Svolgimento del processo Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione: "1. I coniugi Ca.Em. e C.F. [...]