Concordato preventivo – Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 febbraio – 4 maggio 2017, n. 10826
Tra le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato preventivo rientra, ai sensi dell’art. 162, co.2 l. f., anche la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso; ne consegue che se nel corso della procedura emerge che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale così come dovrebbe revocare ex art. 173, co. 3 l.f. l’ammissione al concordato, parimenti deve negarne l’omologazione. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 febbraio – 4 maggio 2017, n. 10826 Presidente Didone – Relatore Ferro Fatti di causa 1. La Centrale Lazio s.r.l. (CENTRALE) impugna il decreto [...]