Contratto preliminare – Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 1 dicembre 2016 – 27 febbraio 2017, n. 4939
Quando la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, l’altra parte, salvo il diritto al recesso (ove ne ricorre il caso), ha diritto ad una riduzione del prezzo (art. 1464, cod. civ.) e, per converso, verrà fornita solo quella parte della prestazione non divenuta impossibile. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 1 dicembre 2016 – 27 febbraio 2017, n. 4939 Presidente Matera – Relatore Grasso Svolgimento del processo Il Tribunale di Latina, con sentenza parziale n. 2019 del 5/8/2004, decidendo sulla la domanda spiegata da C.A. nei confronti del comune di Terracina e di S.D. , S.L. e S.I. , con [...]