legittimazione ad agire dell’amministratore

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Legittimazione ad agire – Civile Sent. Sez. U Num. 19663 Anno 2014

Nel caso di giudizio intentato dal Condominio e del quale, pur trattandosi di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini al condominio, costoro non siano stati partì, spetta esclusivamente al Condominio, in persona del suo amministratore, a ciò autorizzato da delibera assembleare, far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole di detto giudizio. s-u-19663-2014  

Legittimazione ad agire dell’amministratore – Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 luglio – 23 novembre 2016, n. 23890

Ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4 e 1131 c.c. l'amministratore del condominio è legittimato, senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare ad instaurare un giudizio per la rimozione di opere in quanto tale atto è diretto alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 luglio – 23 novembre 2016, n. 23890 Presidente Bianchini – Relatore Oricchio Considerato in fatto Il Condominio di corso (...) di Gorizia conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di quella Città la "Libreria Editrice Goriziana di F.O.& C. s.a.s.", proprietaria di un locale al piano [...]