Mediazione – Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio – 13 aprile 2017, n. 9557

La mediazione costituisce condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, e che, in mancanza di essa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, il giudice opera un semplice rinvio della "successiva udienza" ("il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"). Di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia [...]