Oneri condominiali per il nuovo acquirente – Tribunale di Parma, sentenza 9 – 11 ottobre 2017, n. 1386
In tema di condominio, le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle, se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge o, in via convenzionale, da tutti i condomini. L'art. 63 secondo comma disp. att. c.c. limita al biennio precedente all'acquisto l'obbligo del successore nei diritti di un condomino di versare, in solido col dante causa, i contributi da costui dovuti al condominio. Come rilevato dalla giurisprudenza trattasi di norma speciale rispetto a quella posta, in tema di comunione in generale, dall'art. 1104, ult. co. cod. civ., che rende il cessionario obbligato, senza alcun limite di [...]