Oneri condominiali – Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 marzo – 19 aprile 2017, n. 9920

Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di diritto reale di abitazione, il titolare del diritto di abitazione è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, applicandosi, in forza dell’art. 1026 cod. civ., le disposizioni dettate in tema di usufrutto dagli artt. 1004 e 1005 cod. civ., che si riflettono anche, come confermato dall’art. 67 disp. att. cod. civ., sul pagamento degli oneri condominiali, costituenti un’obbligazione propter rem. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 marzo – 19 aprile 2017, n. 9920 Presidente Bianchini – Relatore Giusti Fatti di causa 1. - [...]