Al sottosuolo si riconosce la condominialità, pertanto non può rientrare nella categoria della proprietà esclusiva.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 30 marzo 2016, n. 6154

Al sottosuolo si riconosce la condominialità, pertanto non può rientrare nella categoria della proprietà esclusiva. Il sottosuolo o vuoto tecnico, sopra al quale si trova il suolo, su cui si erige l’edificio si presume parte comune a meno che non ci sia titolo contrario che acclari il contrario. Pertanto, il singolo condomino non può appropriarsi, senza il consenso dei condomini, di un bene condominiale e inglobarlo nella sua proprietà esclusiva.   Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 30 marzo 2016, n. 6154 Presidente Mazzacane – Relatore Scarpa Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 5 giugno [...]