Principio di custodia – Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 25856 Anno 2017
In tema di condominio negli edifici e di responsabilità solidale dei condomini, dal momento che, da una parte, è stato escluso che l'evento lesivo sia derivato causalmente da beni di proprietà condominiale e quindi nella custodia dell'amministratore, e dall'altra parte l'eventuale responsabilità per colpa di un singolo condomino (peraltro non individuato), in relazione all'infortunio della ricorrente, non sarebbe in alcun modo idonea a determinare la responsabilità dell'ente di gestione convenuto e/o comunque degli altri condomini. cass-25856-2017