Amministratore e rappresentanza – Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 14 aprile – 6 giugno 2016, n. 11566

Se l’amministratore di condominio viene citato in giudizio riguardo le parti comuni, che sono oltre le sue attribuzioni, ne deve dare comunicazione all’assemblea. Pertanto si potrà costituire in giudizio senza l’autorizzazione della volontà assembleare, purchè successivamente ottenga la ratifica dall’assemblea per non incappare in una pronuncia di inammissibilità della costituzione o della impugnazione. Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 14 aprile – 6 giugno 2016, n. 11566 Presidente Mazzacane – Relatore Falabella Fatto e diritto Con citazione in riassunzione del 23 e 24 novembre 1998 P.A. , F. e G. , nonché B.M. riassumevano avanti al Tribunale di [...]