Regolamento di condominio – Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 7 aprile – 18 maggio 2017, n. 12579
Se un regolamento condominiale contiene prescrizioni di contenuto organizzativo e, non quindi, di contenuto contrattuale, ovvero incidente sulla proprietà dei beni comuni o esclusivi, ha certamente rilievo a fini interpretativi, ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c., anche il comportamento posteriore al medesimo regolamento avuto dai condomini, così com’è ammissibile che la stessa norma regolamentare venga modificata per "facta concludentia", sulla base di un comportamento univoco. Se è vero che l’art. 1129, comma 2, c.c., prevede espressamente che l’amministratore debba comunicare il locale dove si trovano i registri condominiali, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa [...]