Società in nome collettivo e responsabilità tra i soci – Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 luglio – 19 ottobre 2016, n. 21066
L’azione di regresso tra obbligati solidali alla sola quota del debito gravante su ciascuno di essi è applicabile anche al socio illimitatamente responsabile che abbia pagato con danaro proprio un debito sociale e agisca in rivalsa nei confronti degli altri soci. Ritiene la Corte che nei rapporti tra i soci di una società in nome collettivo (e a prescindere dal titolo dell’azione fatta valere nei confronti della società) debba escludersi l’applicazione del principio della responsabilità solidale illimitata di ciascuno di essi per le obbligazioni sociali di cui all’art. 2291 c.c., principio dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società [...]