revisione delle tabelle millesimali

/%1$s al %2$srevisione delle tabelle millesimali

Revisione delle tabelle millesimali – Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 ottobre 2016 – 9 febbraio 2017, n. 3516

L’omessa realizzazione di un manufatto (in ispecie il garage) non può comportare automaticamente la revisione delle tabelle millesimali. La mancata realizzazione del manufatto medesimo "imputabile all’inerzia dei titolari" non solo non può dar luogo "al ricadere delle conseguenze sugli altri condomini", ma deve, innanzitutto, comportare una adeguata e comprovata modificazione rispetto a quella in origine valutata alla fine della composizione delle tabelle millesimali. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 ottobre 2016 – 9 febbraio 2017, n. 3516 Presidente Mazzacane – Relatore Oricchio Considerato in fatto Con citazione del 2006 M.F. e F.R. , quali proprietari di un fondo [...]

Revisione delle tabelle millesimali e onere della prova – Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 ottobre – 14 dicembre 2016, n. 25790

La formulazione dell'articolo 69 delle norme di attuazione del codice civile, nella versione vigente ratione temporis, sta a significare che il diritto di chiedere la revisione delle tabelle millesimali è condizionato dall'esistenza di uno o di entrambi i presupposti indicati (1- errore; 2- alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano). Logico corollario è che, in base alla regola generale dell'onere probatorio (art. 2697 cc), la prova della sussistenza delle condizioni che legittimano la modifica incombe su chi intende modificare le tabelle, quanto meno con riferimento agli errori oggettivamente verificabili. Corte di Cassazione, sez. [...]

Tabelle millesimali- Revisione

A norma degli artt. 68 e 69 disp. att. c.c., il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini, e detti valori, che devono essere ragguagliati in millesimi a quello dell’intero edificio ed espressi in una apposita tabella allegata al regolamento, possono essere riveduti e modificati, anche nell’interesse di un solo condomino: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di [...]