Rimborso IVA – Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 21 giugno – 29 novembre 2017, n. 28574
In tema d'iva, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass., n. 4559/17; n. 20678/14). Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 21 giugno – 29 novembre 2017, n. 28574 Presidente Bruschetta – Relatore Caiazzo Fatto e [...]