Riparto delle spese condominiali e delibera annullabile – Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 dicembre 2016 – 25 gennaio 2017, n. 1898

L’art. 1123 cc prevede la regola generale della ripartizione in misura proporzionale al valore della proprietà, salvo diversa pattuizione, e, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Il ricorso deduce che va applicato il II comma e non il I dell’art. 1123 c.c. perché trattasi di opere destinate a servire i condomini in misura diversa e che, nella fattispecie, il posto auto interessa solo i condomini proprietari di automobili. È pacifico che è, nulla, anche se assunta all’unanimità, la delibera che modifichi il [...]