Legittimazione ad agire dell’amministratore – Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 luglio – 23 novembre 2016, n. 23890
Ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4 e 1131 c.c. l'amministratore del condominio è legittimato, senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare ad instaurare un giudizio per la rimozione di opere in quanto tale atto è diretto alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 luglio – 23 novembre 2016, n. 23890 Presidente Bianchini – Relatore Oricchio Considerato in fatto Il Condominio di corso (...) di Gorizia conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di quella Città la "Libreria Editrice Goriziana di F.O.& C. s.a.s.", proprietaria di un locale al piano [...]