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Uso delle parti comuni – Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 luglio 2016 – 10 marzo 2017, n. 6253

L’uso della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., è  normalmente lecito, tranne i casi in cui può assumere aspetti lesivi per l’integrità dell’edificio, se ne compromette la sicurezza, il decoro o altra essenziale caratteristica. Di per sé il taglio delle travi del solaio, ove non ulteriormente valutato anche con riguardo alla statica e comunque agli altri limiti dettati dall’art. 1102 cod. civ., non può determinare l’alterazione della cosa comune che ne impedisce l’uso ai sensi della norma civilistica in questione. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 luglio 2016 – 10 marzo 2017, n. 6253 Presidente Migliucci – [...]

L’uso delle parti comuni.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 dicembre 2015 – 17 marzo 2016, n. 5324

L’uso delle parti comuni. Ciò che definisce una parte di natura condominiale sono le caratteristiche strutturali e funzionali del bene all’uso e godimento  da parte di tutti i condomini. Nell’ art. 1117 c.c. al punto 1, vige il principio di necessarietà e di presunzione condominiale, pertanto chi vanta un diritto di proprietà esclusiva su un bene che si presume condominiale, lo deve provare  con la esibizione di un titolo. Nella fattispecie, la prova dell’uso esclusivo per svariati anni di una latrina condominiale forniva l’acquisizione a titolo originario di questa, esercitando così il diritto di usucapione. Corte di Cassazione, sez. II [...]