Rovina e difetti di cosa immobile.Corte di Cassazione, sez, II Civile, sentenza 8 marzo – 17 aprile 2013, n. 9370
L'azione ex art. 1669 c.c. può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 16-2-2012 n. 2238) Corte di Cassazione, sez, II Civile, sentenza 8 marzo – 17 aprile 2013, n. 9370Presidente Oddo – Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 7-7-1997 i coniugi M.L. e G..B. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di [...]