Risarcimento danni. Corte di Appello di Firenze, sez. II Civile, sentenza 24 gennaio – 28 febbraio 2013, n. 369
Si ribadisce che la responsabilità dei fenomeni di condensa è da imputare totalmente alla proprietà o comunque a chi ha effettuato il cambio di destinazione d’uso senza apportare tutte le misure necessarie a consentire l’abitabilità dei locali”.In casi siffatti, la giurisprudenza ha avuto modo di escludere la responsabilità del condominio, come evidenziato dal Trib. Salerno sez. II 10 settembre 2010 n. 1997 in Redazione Giuffrè 2010 (“la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal proprietario dell'immobile per danneggiamento da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza condominiale soprastante, non viene accolta dal giudice allorquando si accerti che dette infiltrazioni sono dovute, [...]