Riparto delle spese di gestione della piscina condominiale – Trib. Brescia, sez. III, sent., 6 novembre 2023, n. 2830
In tema di condominio negli edifici, ove manchi una diversa convenzione adottata all'unanimità, che sia espressione dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese generali deve, necessariamente, avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell'art. 1123, primo comma c.c., non essendo, consentito all'assemblea, mediante deliberazione a maggioranza, di suddividere con criterio "capitario" gli oneri necessari per la prestazione di servizi nell'interesse comune. Trib. Brescia, sez. III, sent., 6 novembre 2023, n. 2830 Giudice Cocchia FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto introduttivo ritualmente notificato, gli odierni attori impugnavano le delibere del 5 e del 36 marzo 2022, contestando il criterio di riparto [...]