Il distacco dall’impianto centralizzato – Cass. civ., sez. II, sent., 18 marzo 2026, n. 6490
Il distacco dall’impianto centralizzato, già riconosciuto dalla giurisprudenza prima della novella del 2012, ha natura istantanea e le condizioni che ne rendono legittimo l’esercizio debbono essere verificate nel momento in cui esso viene operato. Il medesimo diritto non può essere impedito, nemmeno da un regolamento contrattuale, che non può neanche imporre all’interessato di chiedere la preventiva autorizzazione. Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può privare i condòmini dai diritti che derivino dalla legge dagli atti di acquisto e dalle convenzioni. Ne consegue che la clausola del regolamento condominiale che vieti in radice al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato [...]