Contratto di mandato.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 novembre 2013 – 10 marzo 2014, n. 5529
In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono invocare posizioni soggettive relative al contratto risolto giacché ogni pretesa od eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto (in tema di risoluzione, cfr Cass. 30 agosto 2005 n. 17503). In altri termini, lo scioglimento del contratto a seguito dell'esercizio legittimo della relativa facoltà dei [...]