Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 gennaio – 19 marzo 2014, n. 12939
Per poter configurare la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla considerazione della natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui. Pertanto, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o [...]