Compravendita.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 novembre 2013 – 4 febbraio 2014, n. 2436
Le disposizioni di cui all'art. 1669, disciplinanti le conseguenze dannose di quei particolari difetti ivi contemplati, configurano una responsabilità di tipo extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale, che sebbene collocata nell'ambito della disciplina dell'appalto, è tuttavia estensibile al venditore che sia stato anche costruttore del bene immobiliare venduto e pertanto tale azione di responsabilità può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile (v., tra le altre, Cass. 16/2/2012 n. 2238, Cass. 31/3/2006 n. 7634, Cass. 28/4/2004 n. 8140, proprio in una fattispecie nella quale gli [...]