Evasione fiscale.Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 ottobre – 18 novembre 2013, n. 46165
La verifica del giudice penale può sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata davanti al giudice tributario, perché nella sede penale deve darsi prevalenza al dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura formale che caratterizzano l'ordinamento tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria. (Cass. pen., sez. 3, 26 febbraio 2008, n. 21213, rv. 239984; sez. 3, 18 maggio 2011, n. 36396, rv. 251280). Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 ottobre - 18 novembre 2013, n. 46165Presidente Squassoni – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 21 novembre 2012, la Corte d'appello [...]