Successione.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 maggio – 11 settembre 2013, n. 20841
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1115 c.c., la quota del partecipante, si incrementa in misura corrispondente al rimborso dovutogli, ove abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune; ma perché questo meccanismo possa operare è necessario che non siano ancora estinte le obbligazioni in solido dei comproprietari nei confronti di terzi, contratte per la cosa comune, scadute o scadenti entro l'anno dalla domanda di divisione; la norma che prevede l'incremento di valore si correla, infatti, al secondo comma dello stesso art. 1115 c.c. per il quale il prezzo di vendita e comunque il valore della cosa da assegnare [...]