Pubblicità immobiliare.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 aprile – 7 giugno 2013 n. 14440
Nel nostro ordinamento, vige il principio dell'autosufficienza della nota di trascrizione, nel senso che ai terzi, i quali effettuino una visura alla Conservatoria dei registri immobiliari, non incombe né l'obbligo né l'onere di esaminare il contenuto del titolo a cui la nota di trascrizione si riferisce, ma possono limitarsi legittimamente alla consultazione di quest'ultima. Infatti, questa conseguenza deriva da una precisa scelta compiuta dal legislatore che, all'art. 2664 c.c., ha previsto che il registro particolare delle trascrizioni debba essere proprio costituito dalla raccolta delle note mentre i titoli, che pure devono essere depositati presso la stessa Conservatoria (v. artt. 2664 [...]